La richiesta per l’erogazione del contributo economico per il sostegno al mantenimento dei minori consta in una domanda da parte del genitore affidatario di un figlio minore, in caso di mancata corresponsione delle somme destinate al mantenimento del minore da parte del genitore obbligato, nei termini e alle condizioni stabilite dall’Autorità Giudiziaria. (art 9 bis LR 7/2006).
Contributo economico per il sostegno al mantenimento dei minori
Tipologia: Procedimento
Contributo economico per il sostegno al mantenimento dei minori
Come fare
- È necessario: • essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 2.2 Basso Isontino al momento della presentazione della domanda • aver compiuto con risultato negativo, procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato, come da uno dei seguenti documenti: o verbale dell’ufficiale giudiziario; o copia del provvedimento giudiziale; o copia di altro atto attestante l’incapienza del patrimonio del genitore obbligato, ovvero la sua irreperibilità; • aver presentato querela per l’omesso versamento; • avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare pari al valore aggiornato annualmente con Delibera della Giunta Regionale.
Il contributo è concesso al genitore, residente nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 2.2 Basso Isontino, al quale è stato affidato dall’autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.
• viene concesso per un periodo di un anno rinnovabile, fino al raggiungimento della maggiore età del minore qualora permangano i requisiti previsti dalla normativa; • è una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall’autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di € 300,00 mensili per figlio minore (se il genitore obbligato ottempera solo parzialmente alle condizioni stabilite dall’Autorità giudiziaria, la misura del contributo è pari al 75% della differenza fra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall’Autorità Giudiziaria); • può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale
• mensilmente secondo modalità stabilite dall’Ente Gestore; • a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione del beneficio stesso. Il contributo è erogabile in base alla quota economica ripartita dalla Regione e, qualora non tutte le domande possano essere soddisfatte, restano valide e il beneficio sarà erogato a seguito della disponibilità di ulteriori risorse regionali.
Non c’è scadenza per la presentazione delle domande, che vengono prese in carico secondo ordine cronologico di presentazione (art. 7 L.R. 11/2006).
Cosa fare
- Domanda di contributo economico per il sostegno al mantenimento del figlio minore
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilità:
• fotocopia di un documento di identità del dichiarante
• attestazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda
• copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che dispone l’affido del figlio o dei figli minori
• copia della querela presentata per l’omesso versamento
• copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l’esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive:
o verbale dell’ufficiale giudiziario;
o copia del provvedimento giudiziale;
o copia di altro atto attestante l’incapienza del patrimonio del genitore obbligato, ovvero la sua irreperibilità.
Ogni anno, il genitore affidatario deve presentare entro 30 giorni prima della scadenza annuale della domanda: 1) una nuova certificazione ISEE aggiornata 2) una dichiarazione sul mantenimento dei requisiti sopra richiamati.
Il genitore affidatario si impegna a comunicare al Servizio Sociale, entro 30 giorni dalla modifica: • l’eventuale perdita dei requisiti di residenza; • il superamento della soglia ISEE; • l’eventuale adempimento, anche parziale del genitore obbligato; • l’attribuzione da parte dell’Autorità giudiziaria dell’affidamento del figlio o dei figli minori all’altro genitore o ad altro soggetto individuato dall’autorità giudiziaria; • e a restituire le somme erogate entro 30 giorni, senza maggiorazione degli interessi, in caso di perdita del beneficio o di adempimento parziale da parte del genitore obbligato (con restituzione in proporzione a quanto percepito). Decorso il termine di 30 giorni si applica l’art. 49, c.5, della L.R. 7/2000.
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L.R. 7/2000
L.R. 11/2006